Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Alle dipendenze del Ministero della difesa e' istituito un collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale e' assegnato il seguente personale medico:

  • a)un generale medico in servizio permanente effettivo, presidente;
  • b)un generale medico in servizio permanente effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;
  • c)due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti;
  • d)quattro generali o colonnelli medici dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello medico, un generale o un colonnello medico del Corpo sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;
  • e)quattordici ufficiali superiori medici dell'Esercito, sette ufficiali superiori medici della Marina, sette ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;
  • f)quattordici ufficiali inferiori medici dell'Esercito, sette ufficiali inferiori medici della Marina, sette ufficiali inferiori medici del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.

[2]I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza di maggior generali o contrammiragli in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.

[3]Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.

[4]Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed f) del primo comma possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

[5]In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti, fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare.

[6]La nomina dei componenti del collegio e' fatta con decreto del Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti.

[7]Il presidente del collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano titolari o liberi docenti universitari.

[8]Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.

[9]Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi.

[10]Secondo le esigenze, il personale assegnato dovra' comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di elettrofonocardiografia, e di elettroencefalografia, nonche' dattilografi, impiegati civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.

[11]In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i competenti Ministeri, devono assicurare il pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485

6

Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 aprile 1966.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 248/2007

    Questione inammissibile
    3 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituito collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11- bis e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913. Difatti, nel giudizio a quo , il mezzo di indagine del quale si discute ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dal ricorrente è il parere della commissione medico-legale istituita presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, non quello del collegio medico-legale; di talché non sono destinate a trovare applicazione le disposizioni degli impugnati artt. 11, 11- bis e 12 della legge n. 416 del 1926 e 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 913 del 1980, che tale ultimo organo istituiscono, prevedendone una sezione speciale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti, con una composizione originariamente affidata a soli ufficiali medici e che oggi vede anche la presenza, fino ad un terzo dell'organico, di medici civili convenzionati.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 108 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1966 al 20 gennaio 1981. 184 parole tolte, 520 parole aggiunte in 21 capoversi.

tolto: Alla diretta dipendenzaaggiunto: Alle dipendenze del Ministero della difesa e' istituito un tolto: Collegio aggiunto: collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale tolto: composto aggiunto: e' assegnato il seguente personale medico:

a) tolto: di un generale medico aggiunto: in servizio permanente effettivo, presidente;

b) tolto: di un maggiore generale medico, sostituto del presidente, appartenente aggiunto: un generale medico in servizio permanente effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa da quella del presidenteaggiunto: , con funzioni di vice presidente;

c) tolto: di quattordici ufficiali aggiunto: due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di cui tolto: tre maggiori generali, presidenti di sezione,e undici ufficiali superiori, membri;

tolto: d) di sette ufficiali aggiunto: uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti;

aggiunto: d) quattro generali o colonnelli medici dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello medico, un generale o un colonnello medico del Corpo sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;

aggiunto: e) quattordici ufficiali superiori medici dell'Esercito, sette ufficiali superiori medici della Marina, tolto: di cui uno maggiore generale, presidente di sezione, e sei ufficiali superiori, membri aggiunto: sette ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;

tolto: e) di sette ufficiali medici dell'Aeronautica, di cui uno maggiore generale,aggiunto: f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'Esercito, sette ufficiali inferiori medici della Marina, sette ufficiali inferiori medici del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.

Mostra gli altri 13 capoversi cambiati

aggiunto: I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza di maggior generali o contrammiragli in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezionetolto: , e sei ufficiali superiori, membri;

tolto: f) di due ufficiali superiori medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, membri; aggiunto: sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.

aggiunto: Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.

tolto: g) di un tenente colonnello o maggiore medico in servizio permanente, con funzioni di segretario, senza diritto a voto.In caso di assenza, il segretario e' scelto dal presidente fra gli ufficialiaggiunto: Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed f) del primo comma possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

aggiunto: In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente tolto: componenti il Collegio.

tolto: I componenti del Collegio sono scelti possibilmente aggiunto: effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti, fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgicatolto: . Il presidente ed il vice presidente del Collegio ed i presidenti di sezione devono essere ufficiali medici in servizio permanenteaggiunto: , particolarmente competenti in medicina legale militare.

La nomina dei componenti del tolto: Collegio aggiunto: collegio e' fatta con decreto del tolto: Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

tolto: Al Collegio possono essere assegnati temporaneamente, quali membri aggiunti, ufficiali medici in servizio permanente o in congedo, in numero complessivamente non superiore a quello dei membri effettivi aggiunto: Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti.

Il presidente aggiunto: del collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto tolto: a aggiunto: al voto, di medici estranei al collegioaggiunto: , scelti tra specialistitolto: , civili che siano titolari o liberi docenti universitari.

Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire tolto: duemila per ciascun giorno aggiunto: ventimila per ciascuna giornata di adunanza del tolto: Collegio aggiunto: collegio tenuta con il loro interventoaggiunto: .

aggiunto: Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi.

aggiunto: Secondo le esigenze, il personale assegnato dovra' comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di elettrofonocardiografia, e di elettroencefalografia, nonche' dattilografi, impiegati civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.

aggiunto: In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i competenti Ministeri, devono assicurare il pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art11 · fonte del testo