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[1]((Alla diretta dipendenza del Ministero della difesa e' istituito un Collegio medico-legale composto:
- a)di un generale medico, presidente;
- b)di un maggiore generale medico, sostituto del presidente, appartenente a forza armata diversa da quella del presidente;
- c)di quattordici ufficiali medici dell'Esercito, di cui tre maggiori generali, presidenti di sezione, e undici ufficiali superiori, membri;
- d)di sette ufficiali medici della Marina, di cui uno maggiore generale, presidente di sezione, e sei ufficiali superiori, membri;
- e)di sette ufficiali medici dell'Aeronautica, di cui uno maggiore generale, presidente di sezione, e sei ufficiali superiori, membri;
- f)di due ufficiali superiori medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, membri;
- g)di un tenente colonnello o maggiore medico in servizio permanente, con funzioni di segretario, senza diritto a voto. In caso di assenza, il segretario e' scelto dal presidente fra gli ufficiali in servizio permanente componenti il Collegio.
[2]I componenti del Collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. Il presidente ed il vice presidente del Collegio ed i presidenti di sezione devono essere ufficiali medici in servizio permanente.
[3]La nomina dei componenti del Collegio e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.
[4]Al Collegio possono essere assegnati temporaneamente, quali membri aggiunti, ufficiali medici in servizio permanente o in congedo, in numero complessivamente non superiore a quello dei membri effettivi.
[5]Il presidente puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di medici estranei al collegio scelti tra specialisti, civili che siano titolari o liberi docenti universitari.
[6]Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire duemila per ciascun giorno di adunanza del Collegio tenuta con il loro intervento)).
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485
6Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 aprile 1966.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1966 al 20 gennaio 1981
