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Il comandante del Corpo o capo dell'ufficio, nel praticare l'istruttoria, si avvarra' per la parte tecnica del sanitario incaricato del servizio presso il reparto od ufficio, che visitera' sempre direttamente l'interessato; quindi esprimera' il proprio parere in merito, trasmettendo l'incartamento all'ospedale militare principale o secondario della relativa circoscrizione.
Testo in vigore dal 18 marzo 1926 al 30 gennaio 1966
