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((Il comandante del Corpo o capo dell'ufficio, nell'espletare l'istruttoria, si avvale per la parte tecnica del sanitario incaricato del servizio presso il reparto od ufficio, esprime il proprio parere in merito e trasmette il fascicolo degli atti all'ospedale militare della circoscrizione territoriale in cui l'interessato presta servizio o risiede, se assente dal servizio da almeno 90 giorni)). 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485
6Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 aprile 1966.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1966 al 22 gennaio 2002
