Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1966 al 22 gennaio 2002. 57 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il comandante del Corpo o capo dell'ufficio, nell'espletare l'istruttoria, si avvale per la parte tecnica del sanitario incaricato del servizio presso il reparto od ufficio, esprime il proprio parere in merito e trasmette il fascicolo degli atti all'ospedale militare della circoscrizione territoriale in cui l'interessato presta servizio o risiede, se assente dal servizio da almeno 90 giorni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art2 · fonte del testo