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Agli effetti della presente legge si ha caso d'uso quando le polizze, i certificati e gli altri atti comprovanti l'assicurazione:

  • a)si presentano o si producono nei procedimenti civili davanti l'Autorita' giudiziaria, ordinaria o speciale, o nei procedimenti in sede giurisdizionale amministrativa o davanti agli arbitri;
  • b)sono inseriti o riportati in tutto o in parte in fatti pubblici, in atti privati soggetti a registrazione, in atti delle Cancellerie e degli Uffici giudiziari, delle pubbliche Amministrazioni o in quelli degli Enti pubblici o comunque in atti presentati per la registrazione.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 18 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art2 · fonte del testo