Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1992 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dal d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.
Abrogato dal 18 febbraio 1992
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Articolo soppresso dal d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.
Abrogato dal 18 febbraio 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1961 al 18 febbraio 1992. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Agli effetti della presente legge si ha caso d'uso quando le polizze, i certificati e gli altri atti comprovanti l'assicurazione:
tolto: a) si presentano o si producono nei procedimenti civili davanti l'Autorita' giudiziaria, ordinaria o speciale, o nei procedimenti in sede giurisdizionale amministrativa o davanti agli arbitri;
tolto: b) sono inseriti o riportati in tutto o in parte in fatti pubblici, in atti privati soggetti a registrazione, in atti delle Cancellerie e degli Uffici giudiziari, delle pubbliche Amministrazioni o in quelli degli Enti pubblici o comunque in atti presentati per la registrazione.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 1992, N. 49
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art2 · fonte del testo