Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 gennaio 2027. 50 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la risoluzione, in via amministrativa in via giudiziaria, delle controversie relative alla applicazione delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge e per la riscossione coattiva delle dette imposte e soprattasse e delle pene pecuniarie contemplate dalla legge stessa si osservano le disposizioni vigenti in materia d'imposta di registro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art27 · fonte del testo