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I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:

  • 1)per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
  • 2)per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata. I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi.

Testo in vigore dal 31 maggio 1976 al 11 ottobre 1978

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;324~art2 · fonte su Normattiva