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[1]I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:

  • 1)per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
  • 2)per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata. I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi.

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 13/07/1978

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Il D.P.R. 13/07/1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 1 anziche' l'art. 2 della presente legge, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I diritti di approdo e di partenza degli aeromobili previsti dall'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324 sono elevati come segue: 1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 800 a L. 1200 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1000 a L. 1500 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata; 2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: da L. 400 a L. 520 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 600 a L. 780 per ogni successiva tonnellate o frazione di tonnellata". Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 2 anziche' l'art. 3 della presente legge, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 2.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1978 al 19 luglio 1979

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;324~art2 · fonte su Normattiva