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Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo e' fissato in L. 30 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia. Il diritto e' dovuto come stabilito all'articolo 2, ultimo comma. Il diritto non e' dovuto per il ricovero o la sosta degli aeromobili negli spazi adibiti a propria base di armamento da ciascuna compagnia aerea.

Testo in vigore dal 31 maggio 1976 al 11 ottobre 1978

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;324~art3 · fonte su Normattiva