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Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo e' fissato in L. 30 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia. 1 Il diritto e' dovuto come stabilito all'articolo 2, ultimo comma. Il diritto non e' dovuto per il ricovero o la sosta degli aeromobili negli spazi adibiti a propria base di armamento da ciascuna compagnia aerea.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 13/07/1978

1

Il D.P.R. 13/07/1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 2 anziche' l'art. 3 della presente legge, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperti di aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' elevato da L. 30 a L. 45 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia".

Testo in vigore dal 11 ottobre 1978 al 19 luglio 1979

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;324~art3 · fonte su Normattiva