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Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo e' fissato in L. 30 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia. 1 2 4 5 Il diritto e' dovuto come stabilito all'articolo 2, ultimo comma. Il diritto non e' dovuto per il ricovero o la sosta degli aeromobili negli spazi adibiti a propria base di armamento da ciascuna compagnia aerea.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 13/07/1978
1Il D.P.R. 13/07/1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 2 anziche' l'art. 3 della presente legge, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperti di aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' elevato da L. 30 a L. 45 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia".
D.P.R. 10 gennaio 1979
2Il D.P.R. 10 gennaio 1979 (in G.U. 04/07/1979, n. 181), nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il riferimento all'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, contenuto nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1978, deve essere inteso come relativo all'art. 3 della medesima legge 5 maggio 1976, n. 324".
D.P.R. 15 gennaio 1987
4Il D.P.R. 15 gennaio 1987 (in G.U. 04/05/1987, n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' elevato da L. 85 a L. 90 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia".
D.P.R. 11 luglio 1988
5Il D.P.R. 11 luglio 1988 (in G.U. 22/12/1988, n. 299) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dal presente articolo, e' elevato da L. 90 a L. 95 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ciascun pagamento sara' arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori".
Testo in vigore dal 22 marzo 1989 al 1 febbraio 1991
