Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. La diversità di trattamento che risulta, nelle regole di determinazione del capitale di affrancazione per le enfiteusi urbane anteriori al 28 ottobre 1941, nei confronti delle altre ipotesi di enfiteusi previste dalla legge, non trova, infatti, ragionevole giustificazione, ed è, perciò, in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. - Sulla precedente declaratoria di incostituzionalità in parte qua degli artt. 5 e 6 della legge n. 1138/1970, v. la citata sentenza n. 53/1974. - Sull'incostituzionalità dell'art.1 della legge n. 270/1974, v. la citata sentenza n. 406/1988. - Sull'incostituzionalità dell'art.1, commi primo e quarto, della legge n.607/1966, v. la citata sentenza n. 143/1997.
Art. 5 Nuove norme in materia di enfiteusi · Art. 6 Nuove norme in materia di enfiteusi