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La misura dei canoni cosi' come stabilita dal precedente articolo 5, anche quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato o transazione di rivalutazione, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore della presente legge. Nei casi di intervenuta sentenza passata in giudicato, o di transazione per rivalutazione di canone, la stessa misura sara' applicata per il periodo intercorrente tra la data della sentenza o della transazione e quella di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1971 al 14 marzo 1974

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 170/1974

    Questione infondata
    6 giugno 1974

    Cfr.: sentenza 6 marzo 1974, n. 53.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1138~art7 · fonte su Normattiva