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La misura dei canoni cosi' come stabilita dal precedente articolo 5, anche quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato o transazione di rivalutazione, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore della presente legge. Nei casi di intervenuta sentenza passata in giudicato, o di transazione per rivalutazione di canone, la stessa misura sara' applicata per il periodo intercorrente tra la data della sentenza o della transazione e quella di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1971 al 14 marzo 1974
