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Restano fermi i pagamenti eseguiti in forza di sentenze passate in giudicato o di transazioni, a seguito "di richieste di rivalutazione, per i soli periodi anteriori a detti atti. Per i pagamenti che, in forza di detti atti, siano ancora da eseguire, e per quelli afferenti a canoni comunque arretrati, e' in facolta' dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione, in dieci rate annuali, dei canoni gia' scaduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1971 al 14 marzo 1974

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 170/1974

    Questione infondata
    6 giugno 1974

    Cfr.: sentenza 6 marzo 1974, n. 53.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1138~art8 · fonte su Normattiva