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L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva. L'imputato o il condannato puo' fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia gia' stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, puo' essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, e' ridotto a tre mesi. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

Testo in vigore dal 15 luglio 1998 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 34/2001

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998 n. 230, nella parte in cui non impedirebbe la possibilità di una cumulabilità di condanne a carico di chi, dopo avere commesso il reato di diserzione (ex art. 148 cod. pen. mil. pace), rifiuti il servizio di leva per motivi di coscienza, commettendo così il reato previsto dall'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Infatti il problema di una duplice irrogazione della pena per i medesimi fatti potrebbe sorgere soltanto quando vi sia stata già una prima condanna per uno dei due reati sopra indicati, il che non è accaduto nel caso di specie, con la conseguenza che la questione come sollevata dal giudice rimettente si presenta ipotetica e perciò inammissibile. - Sulla inammissibilità di questioni sollevate in via ipotetica, v. ordinanze n. 237/1999, n. 459/1998, n. 165/1998, n. 34/1998; nonché la sentenza n. 336/1995. M.R.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 148 c.p. · Art. 13 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 513/2000

    Questione infondata
    20 novembre 2000

    Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230, in quanto sollevata sull'erronea premessa interpretativa che la disposizione denunciata non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio di leva del militare già condannato alla pena della reclusione militare per un periodo non inferiore alla durata del servizio, con la conseguente possibile serie (spirale) delle condanne fino al quarantacinquesimo anno di età (limite di soggezione alla leva): premessa espressamente contraddetta dalle precedenti sentenze di questa Corte nn. 422 del 1993 e 223 del 2000, secondo cui, invece, la clausola di esonero, prevista dalla disposizione censurata, ha carattere generale e si applica a ogni ipotesi di reato previsto dal codice penale militare di pace che sia espressivo del rifiuto del servizio militare. - Vedi anche sentenza n. 343 del 1993. A.G. A.G.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost.

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  • Sentenza n. 271/2000

    Questione infondata
    12 luglio 2000

    Non contrasta con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, la scelta del legislatore di sottrarre alla cognizione del giudice militare il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, riservandolo alla cognizione del giudice ordinario, con la evidente finalità di unificare sul piano della giurisdizione l'intero fenomeno dell'obiezione e di conferire alle manifestazioni della coscienza un unitario statuto giurisdizionale, destinato ad esercitare la propria capacità di attrazione tutte le volte in cui tali diritti vengano comunque evocati dal cittadino per resistere alla richiesta di adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare. Tale scelta rientra appieno nella discrezionalità del legislatore e non può reputarsi irragionevole, dal momento che la disposizione costituzionale non contiene alcuna clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace e non proibisce al legislatore di estendere la giurisdizione del giudice ordinario quando sussistano interessi valutati non irragionevolmente come preminenti. Ne' possono ritenersi violati gli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. Per il primo profilo, vale infatti la considerazione che la diversità di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata non è priva di un fondamento giustificativo, ravvisabile, appunto, nell'esigenza di approntare uno statuto giurisdizionale unitario per il fenomeno dell'obiezione di coscienza; per il secondo, vale l'argomento che i militari che incorrono nel reato di rifiuto del servizio militare, non vengono distolti dal loro giudice naturale, poiché per essi, a seguito della nuova disciplina dell'obiezione di coscienza, giudice naturale è il giudice ordinario. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione. - V. anche sentenza n. 113/1986 in tema di limiti costituzionali alla giurisdizione dei tribunali militari e di parallelo riconoscimento della giurisdizione ordinaria. - Sulla protezione dei diritti della coscienza, in particolare, sentenza n. 43 del 1997.

    Art. 3 cost. · Art. 103 cost. · Art. 25 cost. · Art. 14 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1998-07-08;230~art14 · fonte su Normattiva