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Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il quale provvede:

  • a)a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 del suddetto testo unico contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'Ente abbia prestato garanzia;
  • b)a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato, nonche' ai personali di cui agli articoli 9 e 10 del suddetto testo unico, nei casi di accertate necessita' familiari entro i limiti delle disponibilita', fissate, per ciascun esercizio, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
  • c)ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestito diretto. La concessione dei prestiti, verso cessione di quote di stipendio o salario, e' esercitata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con le norme della presente legge e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1957 al 13 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art1 · fonte del testo