Art. 27 — Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta
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Alla spesa per l'adempimento dei compiti del Comitato centrale e dei Comitati regionali per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4, delle Commissioni provinciali, di cui all'articolo 9, nonche' del Centro studi per l'edilizia scolastica e della relativa Consulta, di cui allo articolo 11 e degli Uffici studi e programmazione di cui agli articoli 5 e 7, sara' provveduto con una aliquota non superiore all'1 per cento, allo 0,90, allo 0,80, allo 0,80 e all'1,2 per cento delle somme autorizzate rispettivamente per gli anni 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 ai termini dell'articolo 32 della presente legge. Sulla quota, autorizzata ai sensi del precedente comma, gravano anche le spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione di opere di edilizia scolastica. Per le esigenze di funzionamento degli organismi di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione puo' valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per non piu' di 60 unita', mediante contratto a termine rinnovabile. Al personale di cui al comma precedente e' attribuito un trattamento economico non superiore a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere corrispondenti.
Testo in vigore dal 8 agosto 1967 al 21 marzo 1968
