Art. 31 — Ispettori centrali per l'edilizia scolastica
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Nella dotazione organica degli ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dieci posti sono riservati agli ispettori centrali per l'edilizia scolastica. Di essi almeno cinque dovranno essere forniti di laurea in ingegneria o in architettura. Nella prima attuazione della presente legge, al concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di ispettore centrale per l'edilizia scolastica, oltre alle categorie di cui all'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ammessi anche i funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di ispettore generale o di provveditore agli studi. Sono ammessi altresi' a concorso per titoli ed esami i laureati in ingegneria o in architettura con almeno 10 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali.
Testo in vigore dal 8 agosto 1967 al 30 maggio 1971
