Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1978 al 19 dicembre 1979. Leggi il testo vigente →

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime della riserva dei premi per rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese potranno coprire con le singole categorie di attivita' indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attivita' di cui al n. 5) del primo comma dello stesso articolo viene altresi' stabilita una quota minima.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 dicembre 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art32 · fonte su Normattiva