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[1]Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco.
[2]Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare e' ammesso. Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'articolo 28, lettera d), nonche' quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti industriali, obbligate per legge ad organizzare i servizi di protezione antiaerea.
[3]Nulla e' innovato per le formazioni del genere dipendenti dalle Forze armate dello Stato.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 9 ottobre 2010
