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[1]Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere viene effettuato, nel territorio di ciascuna provincia, dal contingente principale, avente sede nel capoluogo, e dagli eventuali distaccamenti, sotto la responsabilita' del comandante del Corpo dei vigili del fuoco e secondo le direttive generali del Ministero dell'interno.
[2]Qualora motivi speciali lo giustifichino, il comandante del Corpo dei vigili del fuoco e quelli dei distaccamenti hanno la facolta' di chiedere, per lo spegnimento degli incendi, il concorso delle squadre dei vigili del fuoco esistenti presso le ditte indicate nell'articolo 22, 2° comma. Tale concorso e' obbligatorio.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
