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Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano agli intermediari per le violazioni del divieto di intermediazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge. Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma e agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore a domicilio e per ogni giornata di lavoro. Restano, in ogni caso, salve le penalita' comminate per le infrazioni alle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali, di tutela delle lavoratrici madri, di collocamento e ad ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori in quanto applicabile.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 5 ottobre 1994

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 186/1983

    Questione infondata
    22 giugno 1983

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 41, secondo comma, Cost., dell'art. 13, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, nella parte in cui non prevede la non punibilità dell'intermediario o del mediatore che abbia reso al giudice o agli organi di polizia dichiarazioni utili ai fini dell'individuazione e della punizione del soggetto committente lavoro irregolare a domicilio e sancisce, inoltre, la stessa pena sia per l'intermediario o mediatore che per il committente, in quanto è giurisprudenza costante della Corte che la determinazione tra il minimo e un massimo della pena non sia censurabile quando non cada in palese irrazionalità, tenuto anche conto che la nuova legge sulle modifiche al sistema penale ha accresciuto i poteri del giudice, prevedendo sanzioni alternative, e che le scelte di politica criminale sono riservate alla discrezionalità del legislatore. - S. n. 170/1982 e O. nn. 64, 90, 96 e 99/1983.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost.

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  • Ordinanza n. 113/1983

    Questione infondata
    28 aprile 1983

    La previsione di un'identica sanzione per reati diversi non è per ciò solo lesiva del principio costituzionale di eguaglianza, specie in un sistema come il nostro che riconosce la graduazione della pena. Ne', nel caso di violazione del divieto di intermediazione nel lavoro a domicilio, da parte del committente e dell'intermediario, relativamente alla quale è denunziata l'equiparazione di "situazioni economicamente, socialmente e giuridicamente diverse", giova l'ulteriore richiamo al principio della tutela del lavoro (art. 35 Cost.) in quanto, viceversa, l'annullamento della norma denunziata priverebbe di tutela penale l'ipotesi in questione. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo e secondo comma, legge 18 dicembre 1973, n. 877). - S. nn. 47/1979, 91/1979, 1/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost.

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  • Ordinanza n. 153/1981

    Questione inammissibile
    24 luglio 1981

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 13 in relazione all'art. 2 della l. 18 dicembre 1973, n. 877, nella parte in cui equipara il trattamento punitivo dell'intermediario a quello del comittente in materia di lavoro a domicilio, in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione sia in punto di rilevanza sia in relazione alla non manifesta infondatezza.

    Art. 27 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 73 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-12-18;877~art13 · fonte del testo