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Il committente lavoro a domicilio il quale contravviene alla disposizione di cui all'art. 2, primo comma, e' punito con l'arresto fino a sei mesi. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 3, primo e terzo comma, e' punito con la sanzione amministrativa di lire cinque milioni. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, 3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 4, terzo comma. Nel caso previsto dall'art. 3, primo e terzo comma, l'ordinanza di ingiunzione e' comunicata alla commissione per il controllo del lavoro a domicilio affinche' provveda senza ritardo all'iscrizione d'ufficio prevista dall'art. 5, secondo comma. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalita' comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1994 al 22 agosto 2008

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 186/1983

    Questione infondata
    22 giugno 1983

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 41, secondo comma, Cost., dell'art. 13, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, nella parte in cui non prevede la non punibilità dell'intermediario o del mediatore che abbia reso al giudice o agli organi di polizia dichiarazioni utili ai fini dell'individuazione e della punizione del soggetto committente lavoro irregolare a domicilio e sancisce, inoltre, la stessa pena sia per l'intermediario o mediatore che per il committente, in quanto è giurisprudenza costante della Corte che la determinazione tra il minimo e un massimo della pena non sia censurabile quando non cada in palese irrazionalità, tenuto anche conto che la nuova legge sulle modifiche al sistema penale ha accresciuto i poteri del giudice, prevedendo sanzioni alternative, e che le scelte di politica criminale sono riservate alla discrezionalità del legislatore. - S. n. 170/1982 e O. nn. 64, 90, 96 e 99/1983.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/1983

    Questione infondata
    28 aprile 1983

    La previsione di un'identica sanzione per reati diversi non è per ciò solo lesiva del principio costituzionale di eguaglianza, specie in un sistema come il nostro che riconosce la graduazione della pena. Ne', nel caso di violazione del divieto di intermediazione nel lavoro a domicilio, da parte del committente e dell'intermediario, relativamente alla quale è denunziata l'equiparazione di "situazioni economicamente, socialmente e giuridicamente diverse", giova l'ulteriore richiamo al principio della tutela del lavoro (art. 35 Cost.) in quanto, viceversa, l'annullamento della norma denunziata priverebbe di tutela penale l'ipotesi in questione. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo e secondo comma, legge 18 dicembre 1973, n. 877). - S. nn. 47/1979, 91/1979, 1/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 153/1981

    Questione inammissibile
    24 luglio 1981

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 13 in relazione all'art. 2 della l. 18 dicembre 1973, n. 877, nella parte in cui equipara il trattamento punitivo dell'intermediario a quello del comittente in materia di lavoro a domicilio, in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione sia in punto di rilevanza sia in relazione alla non manifesta infondatezza.

    Art. 27 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 73 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1974 al 5 ottobre 1994. 103 parole tolte, 232 parole aggiunte.

Il committente lavoro a domicilio il quale tolto: contravvenga aggiunto: contravviene alla disposizione di cui all'art. 2, primo comma, e' punito con l'arresto fino a sei mesi. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 3, primo e terzo comma, e' punito con la sanzione amministrativa di lire cinque milioni. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli tolto: 2 e 3 della presente legge aggiunto: 8, 9 e 10, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, 3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma, e' punito con tolto: l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano agli intermediari per le violazioni del divieto di intermediazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge. Il aggiunto: la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio tolto: il quale contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo aggiunto: per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 4, terzo comma tolto: e agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore a domicilio e per ogni giornata di lavoro. Restanoaggiunto: . Nel caso previsto dall'art. 3, primo e terzo comma, l'ordinanza di ingiunzione e' comunicata alla commissione per il controllo del lavoro a domicilio affinche' provveda senza ritardo all'iscrizione d'ufficio prevista dall'art. 5, secondo comma. Restano salve, in ogni caso, tolto: salve aggiunto: le sanzioni e le penalita' comminate per le infrazioni alle norme tolto: vigenti in materia di assicurazioni sociali, di aggiunto: collocamento, di tutela delle lavoratrici madritolto: , di collocamento e ad ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori in quanto applicabile aggiunto: e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;877~art13 · fonte del testo