Nuove norme per lo sviluppo della montagna

Art. 5 — Piani di sviluppo economico-sociale Competenze per l'attuazione della legge

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Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunita' montana approntera', in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona. Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realta' della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovra' prevedere le concrete possibilita' di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovra' indicare il tipo, la attitudine a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali. Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione. L'organo deliberante della Comunita' esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano lo trasmettera' per l'esame e l'approvazione alla regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province, di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato. Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, cosi' formulato, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunita', delle cui indicazioni, tuttavia, si terra' conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti. I fondi assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo 15 della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni sentita la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverra' sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle direttive generali della programmazione nazionale, della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonche' delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali. Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi regionali cui e' demandata l'approvazione. Gli organi regionali provvederanno, annualmente, sulla base della ripartizione compiuta a norma del precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna Comunita' montana dovra' presentare entro il 30 settembre. La Comunita' montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvedera' alla redazione del proprio bilancio preventivo, nel rispetto delle norme previste dalla legge. Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunita' montana inoltrera' agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 29 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art5 · fonte su Normattiva