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[1]Per ragioni di comprovata necessita' l'intendente di finanza puo' autorizzare, su richiesta degli interessati:

  • 1)il pagamento di somme o la consegna di titoli, di valori o di beni mobili direttamente alle persone di nazionalita' nemica;
  • 2)la vendita totale o parziale dei titoli e dei valori depositati ai sensi degli articoli 3 e 4 e il versamento totale o parziale delle somme ricavate agli aventi diritto di nazionalita' nemica.

[2]Il Ministro per le finanze puo' autorizzare prelievi sulle somme risultanti dai conti istituiti, presso l'istituto nazionale per i cambi con l'estero, ai sensi dell'art. 9, a favore dei sequestratari di beni o di aziende nemiche.

[3]Tale autorizzazione puo' essere concessa a favore degli aventi diritto unicamente quando ricorrano eccezionali circostanze.

[4]Nell'autorizzazione sono prescritte, quando occorra, le opportune cautele per assicurare che le somme pagate, o i titoli o valori consegnati, siano destinati agli scopi per i quali l'autorizzazione e' concessa.

[5]L'autorita' consolare puo' accordare le autorizzazioni prevedute dal n. 1 del primo comma alle persone di nazionalita' italiana, che hanno all'estero la residenza o la sede.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art15 · fonte del testo