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[1]Sulle somme trasferite ai sensi dell'art. 8 e' dovuta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero una commissione del 2 per cento, che viene prelevata dalle somme stesse.
[2]I diritti dovuti alla Banca d'Italia e alle aziende di credito indicate nell'art. 3 per la custodia dei titoli e valori depositati ai sensi degli articoli 3 e 4 sono a carico degli aventi diritto ai titoli e ai valori medesimi.
[3]Il depositario ha facolta' di soddisfarsi del suo credito prelevandone l'importo dagli interessi, dividendi ed altri proventi dei titoli e dei beni depositati e, quando occorra, procedendo, previa autorizzazione dell'Intendenza di finanza, alla vendita totale o parziale dei titoli o valori.
[4]Le spese di custodia e di conservazione dei beni per i quali si applica il divieto di consegna stabilito dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2, gravano sui beni stessi, qualora il titolo in base al quale essi sono detenuti non disponga diversamente. Il detentore ha facolta', quando occorra, di procedere, previa autorizzazione dell'Intendenza di finanza, alla vendita totale o parziale dei beni detenuti, per soddisfarsi del proprio credito per le spese sopra indicate.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025
