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[2]Chiunque compie gli atti previsti dai primi due commi dell'art. 348 della legge di guerra, al fine di impedire il deposito di titoli o di valori ordinato ai sensi dell'art. 4, e' punito a norma dell'art. 348 medesimo.
[4]Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni nella denuncia, nell'inventario e nelle comunicazioni di cui sopra, e' punito ai sensi del secondo comma dello stesso art. 347.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025
