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[1]Nei confronti delle persone di nazionalita' italiana, tenute alla denuncia o alla comunicazione ai sensi degli articoli 309 e 310 della legge di guerra e dell'art. 1 della presento legge, il Ministro per le finanze ha facolta' di rendere obbligatorio il deposito delle somme di denaro, dei titoli o dei valori, presso la Banca d'Italia o una delle aziende di credito indicate nell'articolo precedente, mediante intimazione notificata al debitore o al detentore.

[2]Il termine per il versamento o per la consegna e' fissato nell'intimazione e non puo' essere inferiore a quindici giorni.

[3]Il deposito eseguito ai sensi del comma precedente non pregiudica i diritti dei terzi.

[4]La disposizione del primo comma non si applica se il debito non e' esigibile o se si tratta di somme di denaro, di titoli o di valori, sui quali esistano diritti di garanzia o diritti reali di godimento a favore di persone di nazionalita' non nemica.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art4 · fonte del testo