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[1]I depositi effettuati in conformita' degli articoli 3, 4 e 5 hanno efficacia liberatoria, fino alla concorrenza delle somme versate e per le cose consegnate.
[2]Gli interessi di mora decorrono fino al giorno della liberazione.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025
