Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]I depositi effettuati in conformita' degli articoli 3, 4 e 5 hanno efficacia liberatoria, fino alla concorrenza delle somme versate e per le cose consegnate.

[2]Gli interessi di mora decorrono fino al giorno della liberazione.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art6 · fonte del testo