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Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne da' notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato. Nella domanda devono essere indicati:

  • a)tipo e quantita' del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;
  • b)l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonche' le condizioni per la disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
  • c)l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonche' la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
  • d)il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3 lettera c);
  • e)l'identificazione del destinatario (autorita' governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
  • f)eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprieta' e di brevetto e simili;
  • g)eventuali impegni per compensazioni industriali;
  • h)eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:
  • a)copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;
  • b)copia del contratto o del subcontratto di forniture o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto e' scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;
  • c)1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorita' governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un "certificato di uso finale" rilasciato dalle autorita' governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verra' riesportato senza la preventiva autorizzazione della autorita' italiane preposte a tale compito. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato. La documentazione di cui al presente articolo non e' richiesta per le operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5.

Testo in vigore dal 14 luglio 1990 al 11 luglio 2003

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