Art. 25 — Mancanza dell'autorizzazione
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Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, colui che senza l'autorizzaionz di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, e' punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 febbraio 1992, n. 222
2La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'entita' minima della multa prevista dall'art. 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' elevata a cinquanta milioni di lire.
Testo in vigore dal 31 marzo 1992 al 22 luglio 2012
