Art. 25 — Mancanza dell'autorizzazione
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Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, colui che senza l'autorizzaionz di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, e' punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.
Testo in vigore dal 14 luglio 1990 al 31 marzo 1992
