Art. 3
Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione".
Testo vigente dal 28 febbraio 1990
