Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

Art. 20 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano, dopo che siano decorsi 10 giorni dalla stipulazione del mutuo, agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, nonche' a tutti gli altri Istituti di credito, limitatamente alle operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali o con l'assistenza della garanzia dello Stato.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 4/1971

    Questione infondata
    20 gennaio 1971

    L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine delle piccole e medie industrie delle Venezie è ente di diritto pubblico, vincolato a destinare il proprio fondo di dotazione al conseguimento di scopi di interesse generale, e costituisce mezzo strumentale per l'attuazione, col concorso dello Stato, di indirizzi di politica economica in tema di espansione e consolidamento della piccola e media industria. L'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, che, in deroga all'art. 67 legge fallimentare, esclude l'incidenza dell'azione revocatoria fallimentare sugli atti di stipulazione dei mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, decorsi dieci giorni dalla detta stipulazione alla dichiarazione di fallimento, tende ad agevolare il funzionamento di tali enti, i cui interessi, per la loro funzione economico-sociale, sono da ritenersi prevalenti sugli interessi della massa fallimentare, e risponde ad esigenze ritenute valide anche in settori analoghi, in considerazione della natura e posizione del soggetto mutuante. Deve escludersi pertanto che la detta disciplina ponga in essere un arbitrario trattamento preferenziale a favore degli Istituti menzionati, e conseguentemente deve dichiararsi infondata la questione di legittimità dell'art. 20 suddetto, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 20 Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art20 · fonte del testo