L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine delle piccole e medie industrie delle Venezie è ente di diritto pubblico, vincolato a destinare il proprio fondo di dotazione al conseguimento di scopi di interesse generale, e costituisce mezzo strumentale per l'attuazione, col concorso dello Stato, di indirizzi di politica economica in tema di espansione e consolidamento della piccola e media industria. L'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, che, in deroga all'art. 67 legge fallimentare, esclude l'incidenza dell'azione revocatoria fallimentare sugli atti di stipulazione dei mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, decorsi dieci giorni dalla detta stipulazione alla dichiarazione di fallimento, tende ad agevolare il funzionamento di tali enti, i cui interessi, per la loro funzione economico-sociale, sono da ritenersi prevalenti sugli interessi della massa fallimentare, e risponde ad esigenze ritenute valide anche in settori analoghi, in considerazione della natura e posizione del soggetto mutuante. Deve escludersi pertanto che la detta disciplina ponga in essere un arbitrario trattamento preferenziale a favore degli Istituti menzionati, e conseguentemente deve dichiararsi infondata la questione di legittimità dell'art. 20 suddetto, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 20 Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato