Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Art. 29 — Programmi delle manifestazioni
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I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate de devono prevedere:
- a)l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana;
- b)l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalita' italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali e' consentito un numero minore. Per le stagioni organizzate dai "teatri di tradizione" di cui all'art. 28, il Ministero del turismo e dello spettacolo puo' autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalita' straniera, in misura non superiore ad 1/4 dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attivita' artistiche in Italia per almeno 5 anni.
Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 gennaio 2001
