Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 91 — Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali

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Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 7 ottobre 1995

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art91 · fonte su Normattiva