Art. 91 — Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1981 al 7 ottobre 1995. Leggi il testo vigente →
Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.
Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 7 ottobre 1995
