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Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:

  • a)convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
  • b)impartisce le disposizioni necessarie per il Funzionamento dei servizi;
  • c)assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il direttore generale;
  • d)autorizza spese entro il limite di 10 milioni;
  • e)entro lo stesso limite autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 e ne fissa le condizioni;
  • f)delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2, di costo complessivo non superiore a lire 5.000.000.
  • g)adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Il presidente e' sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente piu' anziano del Comitato esecutivo.

Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 30 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559~art13 · fonte del testo