Art. 2 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471)). All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale. Chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge e' punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni. Con la stessa pena e' punito chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471)).
Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 15 aprile 2000
