Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1986 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
E' fatto obbligo di indossare durante la circolazione un casco protettivo conforme ad uno dei tipi omologati secondo le norme stabilite dal Ministero dei trasporti:
- 1)ai conducenti, di eta' inferiore a 18 anni, di ciclomotori di cui all'articolo 24 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- 2)ai conducenti e passeggeri di motoveicoli di cui all'articolo 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Sono esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo gli utenti dei ciclomotori a tre ruote e dei motoveicoli di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1986 al 1 gennaio 1993
