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Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi, tenendo conto, per quelli destinati ai conducenti di ciclomotori, delle limitate prestazioni di tali veicoli. Le caratteristiche dei caschi protettivi e le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa. Qualora le caratteristiche e le modalita' di cui al precedente comma siano oggetto di direttive del Consiglio della Commissione delle Comunita' economiche europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973. n. 942.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1986 al 1 gennaio 1993
