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Chiunque viola le prescrizioni di cui al precedente articolo 1 ovvero le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 122 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 200.000 nel caso in cui si tratti di ciclomotori o da L. 100.000 a L. 500.000 nel caso in cui si tratti di motoveicoli. Se l'infrazione di cui al comma precedente e' commessa da un conducente di eta' inferiore ai diciotto anni, in luogo della sanzione amministrativa, il veicolo verra' sequestrato e verra' restituito, dopo un mese, al genitore o a chi ne fa le veci.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1986 al 1 gennaio 1993
