Allorché la legge riserva l'esercizio di un'attività professionale a dati soggetti, iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali, da' essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere tecnico dell'attività e quindi implicitamente postula la necessità di un controllo sulla idoneità tecnica dei soggetti in parola. In tal caso la mancata elevazione di detto controllo a livello di esame di Stato, ai sensi dell'art. 33, comma quinto, Cost., va giustificata razionalmente. Ne consegue che l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale non preceduta da controllo dell'idoneità tecnica costituito da esame di Stato (ne' del resto da un equipollente di esso), di una categoria di soggetti diversi da quella degli avvocati e procuratori, per di più senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, proprio perché non più giustificata - in considerazione del fatto che i tipi di esercizio professionale, di processo e di competenza del giudice sono identici per tutte le preture, senza distinzione fra quelle aventi sede in comuni che siano sede di tribunale o capoluoghi di provincia e le altre; che la competenza del pretore è andata gradualmente aumentando, per qualità e quantità; che la difficoltà di reperire nei centri minori avvocati e procuratori, derivante dalla non facile accessibilità dei centri stessi mediante i mezzi di comunicazione, è divenuta già da tempo un motivo inattuale; che, d'altra parte, il procedimento diretto all'iscrizione negli albi degli esercenti di cui si tratta, anche se implica una qualche valutazione, non può considerarsi equipollente all'esame di Stato -, costituisce una deroga irrazionale, e quindi una violazione dell'art. 33, comma quinto e dell'art. 3, comma primo, Cost.. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), nonché l'art. 1, comma secondo, del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (contenente norme riguardanti i patrocinatori legali), e l'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (che regola il patrocinio dinanzi alle preture), nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché gli artt. 2 e 3 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901. - S n. 58/1963 (che aveva risolto diversamente la questione).
Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 7 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 8 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 9 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture