Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1985 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Sulla richiesta del procuratore del Re e sentito il Consiglio di disciplina dei procuratori, il tribunale potra' ordinare la sospensione temporanea od interdire il patrocinio presso le preture a coloro che, non essendo avvocati o procuratori, vi siano ammessi a norma dell'articolo 6, quando si verifichi alcuna delle cause di esclusione o di incapacita', di cui all'articolo precedente, ovvero quando il patrocinio non sia esercitato con probita' e delicatezza.

[2]Dai decreti del tribunale relativi alle abilitazioni come da quelli di sospensione o di interdizione, potranno l'interessato ed il procuratore del Re reclamare alla Corte d'appello, entro un mese dal giorno in cui siano stati loro comunicati per mezzo della cancelleria.

[3]Le deliberazioni del tribunale come quelle della Corte saranno prese in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, previa citazione all'interessato, che potra' anche farsi rappresentare. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901".

Testo in vigore dal 9 maggio 1985 al 9 maggio 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 127/1985

    Ha colpito questo articolo
    2 maggio 1985

    Allorché la legge riserva l'esercizio di un'attività professionale a dati soggetti, iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali, da' essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere tecnico dell'attività e quindi implicitamente postula la necessità di un controllo sulla idoneità tecnica dei soggetti in parola. In tal caso la mancata elevazione di detto controllo a livello di esame di Stato, ai sensi dell'art. 33, comma quinto, Cost., va giustificata razionalmente. Ne consegue che l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale non preceduta da controllo dell'idoneità tecnica costituito da esame di Stato (ne' del resto da un equipollente di esso), di una categoria di soggetti diversi da quella degli avvocati e procuratori, per di più senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, proprio perché non più giustificata - in considerazione del fatto che i tipi di esercizio professionale, di processo e di competenza del giudice sono identici per tutte le preture, senza distinzione fra quelle aventi sede in comuni che siano sede di tribunale o capoluoghi di provincia e le altre; che la competenza del pretore è andata gradualmente aumentando, per qualità e quantità; che la difficoltà di reperire nei centri minori avvocati e procuratori, derivante dalla non facile accessibilità dei centri stessi mediante i mezzi di comunicazione, è divenuta già da tempo un motivo inattuale; che, d'altra parte, il procedimento diretto all'iscrizione negli albi degli esercenti di cui si tratta, anche se implica una qualche valutazione, non può considerarsi equipollente all'esame di Stato -, costituisce una deroga irrazionale, e quindi una violazione dell'art. 33, comma quinto e dell'art. 3, comma primo, Cost.. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), nonché l'art. 1, comma secondo, del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (contenente norme riguardanti i patrocinatori legali), e l'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (che regola il patrocinio dinanzi alle preture), nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché gli artt. 2 e 3 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901. - S n. 58/1963 (che aveva risolto diversamente la questione).

    Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 7 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 8 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 9 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 53/1977

    Questione inammissibile
    30 marzo 1977

    È inammissibile, per manifesta irrilevanza - in quanto priva del necessario carattere di pregiudizialità richiesto dall'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sul patrocinio legale nella pretura); del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (norme riguardanti i patrocinatori legali) e della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio innanzi alle preture) - secondo cui il patrocinio nelle preture dei Comuni che non sono sede di tribunale o capoluogo di provincia può essere assunto, oltre che dagli avvocati e dai procuratori, anche da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale; nonché dalle persone munite di un titolo di scuola media superiore entro i limiti numerici fissati con apposito decreto dal presidente del tribunale per ogni singola pretura, e previa "abilitazione" concessa dal tribunale - sollevata in riferimento agli artt. 33, comma quinto (non essendo prescritto alcun esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dei patrocinatori legali), e 24, comma secondo (sotto il profilo che l'attribuzione del patrocinio a persone di cui non sia stata accertata l'idoneità ad esercitarlo potrebbe compromettere l'assistenza difensiva), poiché, nella specie, il difensore di fiducia, patrocinatore legale, non avendo accettato l'incarico, non aveva assunto la difesa dell'imputata, e non era invocabile nei suoi confronti l'obbligo ex art. 5 disp. att. cod. proc. pen. di non abbandonarla prima della sostituzione.

    Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 7 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 8 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 9 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 58/1963

    Questione infondata
    3 maggio 1963

    Le particolari forme di patrocinio previste dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 e dall'intera legge 28 giugno 1928, n. 1415 non richiedono una speciale preparazione tecnica e possono quindi essere esercitate anche da chi non abbia sostenuto l'esame di Stato. (È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale delle suddette norme in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione).

    Art. 33 cost. · Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 7 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 8 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~art9 · fonte del testo