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[1]Sulla richiesta del procuratore del Re e sentito il Consiglio di disciplina dei procuratori, il tribunale potra' ordinare la sospensione temporanea od interdire il patrocinio presso le preture a coloro che, non essendo avvocati o procuratori, vi siano ammessi a norma dell'articolo 6, quando si verifichi alcuna delle cause di esclusione o di incapacita', di cui all'articolo precedente, ovvero quando il patrocinio non sia esercitato con probita' e delicatezza.
[2]Dai decreti del tribunale relativi alle abilitazioni come da quelli di sospensione o di interdizione, potranno l'interessato ed il procuratore del Re reclamare alla Corte d'appello, entro un mese dal giorno in cui siano stati loro comunicati per mezzo della cancelleria.
[3]Le deliberazioni del tribunale come quelle della Corte saranno prese in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, previa citazione all'interessato, che potra' anche farsi rappresentare. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901".
Testo in vigore dal 9 maggio 1985 al 9 maggio 2025
