Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950. Leggi il testo vigente →

[1]All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, un'indennita', per ogni giornata o frazione di giornata, da lire 200 a lire 500 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennita' e' ridotta di un terzo.

[2]Se per il viaggio puo' farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi e' dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

Testo in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art14 · fonte del testo