Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
Art. 20 — Riduzione degli onorari e dei diritti per le cause in materia corporativa
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Per le cause in materia corporativa, il valore delle quali non supera le lire 2.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore e' compreso tra le lire 2.000 e le lire 10.000 gli onorari sono ridotti alla meta'.
Testo in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950
