Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile

Art. 20 — Riduzione degli onorari e dei diritti per le cause in materia corporativa

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Per le cause in materia corporativa, il valore delle quali non supera le lire 2.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore e' compreso tra le lire 2.000 e le lire 10.000 gli onorari sono ridotti alla meta'.

Testo in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art20 · fonte del testo