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[1]Il valore delle cause si determina a norma del codice di procedura civile.

[2]Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le lire 50.000 ma non le lire 150.000.

[3]Nei giudizi in cui sono fatte valere azioni surrogatorie o revocatorie si tiene conto dell'entita' economica della ragione creditoria che si vuole tutelare.

[4]Nei giudizi di divisione si tiene conto del valore delle quote o dei supplementi di quote in contestazione.

[5]Nelle cause aventi per oggetto pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Testo in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art9 · fonte del testo