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Per ogni copia di atto notificato e' dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura:

  • a)per gli atti relativi agli affari di competenza delle Corti, lire 50;
  • b)per gli atti relativi agli affari di competenza del tribunale, lire 40;
  • c)per gli atti relativi agli affari di competenza della pretura e per quelli di competenza promiscua degli ufficiali giudiziari di cui al secondo comma dell'art. 88, lire 30.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art114 · fonte del testo