Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957. Leggi il testo vigente →
Per ogni copia di atto notificato e' dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura:
- a)per gli atti relativi agli affari di competenza delle Corti, lire 50;
- b)per gli atti relativi agli affari di competenza del tribunale, lire 40;
- c)per gli atti relativi agli affari di competenza della pretura e per quelli di competenza promiscua degli ufficiali giudiziari di cui al secondo comma dell'art. 88, lire 30.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957
