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((Per ogni copia di atto notificato e' dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura:
- a)per gli atti relativi agli affari di competenza della Corte di cassazione lire 50;
- b)per tutti gli altri atti lire 40)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010
