Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Per ogni copia di atto notificato e' dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura:

  • a)per gli atti relativi agli affari di competenza della Corte di cassazione lire 50;
  • b)per tutti gli altri atti lire 40)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957. 42 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) per gli atti relativi agli affari di competenza tolto: delle Corti, aggiunto: della Corte di cassazione lire 50;

b) per tolto: gli atti relativi agli affari di competenza del tribunale, lire 40;

tolto: c) per gli atti relativi agli affari di competenza della pretura e per quelli di competenza promiscua degli ufficiali giudiziari di cui al secondo comma dell'art. 88, lire 30 aggiunto: tutti gli altri atti lire 40.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art114 · fonte del testo